Con la sentenza n. 15226 del 30 maggio 2023 la Cassazione chiarisce il suo orientamento sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei casi di superamento del numero e della durata massima, con impugnazione oltre i termini e fornisce nuovi elementi di valutazione .
Il caso riguardava l'impugnativa da parte di un lavoratore di un rapporto di lavoro a termine ultimo di una serie che complessivamente superava i limiti massimi imposti dalla legge vigente all'epoca ovvero il Dlgs 81/2015 prima delle modifiche
Il ricordo era stato presentato entro i termini dei decadenza di 60gg conteggiati rispetto all'ultimo contratto, ma oltre il limite in rapporto ai contratti antecedenti.
La sentenza della corte di appello confermava la decisione del Tribunale e respingeva quindi la domanda considerando che l’impugnazione dell’ultimo contratto di lavoro non poteva considerarsi valida anche per i contratti precedenti.
Il principio alla base della motivazione offre alla Corte di cassazione l'occasione per affrontare il tema della tempistica della decadenza nei casi di ripetizione dei contratti a termine che superino i limiti di durata e di quantità imposti dalle normativa europea
La suprema corte concorda con la sentenza di merito sul principio di non estendibilità del ricorso relativo all'ultimo contratto ai contratti precedenti, richiamando anche proprie pronunce e riaffermando che l’obbligo di impugnazione stragiudiziale va rispettato per ogni singolo contratto
Nella sentenza viene pero accolto il secondo motivo di ricorso del dipendente, relativo al superamento della durata massima per contratti a termine successivi con un unico datore di lavoro che all'epoca era fissato in 36 mesi.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18) riguardante i contratti a termine in regime di somministrazione che ha affermato che la normativa degli stati deve prevedere il mantenimento della natura temporanea del lavoro interinale, al fine di evitare l’elusione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Con un parallelismo con la disciplina del contratto determinato in Italia la Cassazione afferma che la valutazione incidentale in giudizio dell'esistenza di contratti precedenti puo avere un valore per definire appunto la natura temporanea (o meno) del contratto di lavoro che viene impugnato
Con l'accertamento della effettiva temporaneità il giudice può dedurre quindi se l'ultimo contratto a termine privo di causali specifiche era legittimo rispetto alla normativa.
Per questo motivo il ricorso del lavoratore è accolto e la sentenza viene rinviata per un nuovo giudizio alla Corte di Brescia in diversa composizione.