Con la sentenza n. 15937 del 31 maggio 2023 in tema di comunicazione del licenziamento individuale, la Corte di Cassazione chiarisce l'orientamento sulla validità della comunicazione tramite raccomandata, in particolare nel caso di rinvio della lettera al mittente per compiuta giacenza in posta.
Il caso riguardava l'impugnativa del licenziamento da parte di una lavoratrice, giunta oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del recesso da parte del datore di lavoro.
La dipendente contestava di non aver mai ricevuto la lettera di licenziamento mentre il datore di lavoro produceva in giudizio copia della ricevuta di invio tramite raccomandata ma non copia dell'avviso di ricevimento firmato dal destinatario, in quanto la lettera era ritornata al mittente per compiuta giacenza in ufficio postale.
La Cassazione in passato ( con le sentenze sez. III, 27/10/2022, n. 31845; sez. VI, 11/01/2019, n. 511) ha affermato che la ricevuta postale di invio della raccomandata non è sufficiente per presumere la conoscenza dell'atto da parte del lavoratore.
Lettera licenziamento: presunzione di conoscenza e onere della prova
La presunzione di conoscenza di un atto unilaterale recettizio è descritta dall' 1334 e 1335 del codice civile che recitano: "La presunzione legale di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo all’indirizzo del destinatario della comunicazione" e "gli atti unilaterali recettizi si reputano conosciuti al destinatario nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario".
La norma prevede anche che sul destinatario grava l'onere di provare di non avere responsabilità per la mancata conoscenza.
I giudizi di merito in primo e secondo grado nel caso in commento avevano respinto le domande della lavoratrice giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per raccomandata al domicilio della lavoratrice, anche in assenza della copia dell’avviso di ricevimento in quanto il datore di lavoro ha allegato agli atti alcune schede informative estratte dai dati informatici di Poste Italiane che provavano che:
- la notifica della mancata consegna era avvenuta all'indirizzo fornito dalla lavoratrice, che non ha mai comunicato variazioni
- la raccomandata era stata regolarmente depositata presso l’ufficio postale con notifica alla destinataria e
- la restituzione al mittente era avvenuta all’esito della compiuta giacenza.
Per parte sua la lavoratrice non ha provato l'assenza di responsabilità nel non avere notizia della comunicazione e i giudici non hanno ritenuto sufficiente la sua mera dichiarazione di non conoscenza
Su queste basi i giudici di legittimità hanno ritenuto dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile.
Nella sentenza di Cassazione non vengono rilevati errori di valutazione da parte della Corte di appello e la sentenza che convalida il licenziamento è sta quindi confermata.