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SERVIZIO DI ESPORTAZIONE: LE REGOLE DALL'8 GIUGNO DELLE DOGANE

Servizio di esportazione: le regole dall'8 giugno delle Dogane

Processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito dell’Agenzia delle dogane: prime istruzioni necessarie dall'8 giugno

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Dal giorno 08 giugno 2023 gli operatori economici possono aderire, in ambiente esercizio/produzione, alle nuove fasi funzionali dei servizi di esportazione.  

Con Determina n 297845/2023 le Dogane dettano le regole di accesso.

Il servizio di esportazione: novità dall'8 giugno

Viene specificato che, in questa prima fase di avvio “controllato” è possibile presentare una dichiarazione doganale utilizzando i nuovi tracciati: 

  • B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione; 
  • B2: Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
  • B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali; 

limitatamente alle seguenti coppie di regime richiesto-precedente: 

  • 10 00 - Tracciato B1, B4; 
  • 11 00 - Tracciato B1; 
  • 21 00 - Tracciato B2;

Le Dogane specificano che, sulla base di quanto disposto dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) e relative disposizioni attuative (R), integrative (RD ) e transitorie (RDT), ed in linea con quanto previsto dal Work Programme e dal MASP-C, è in corso di attuazione il processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito dell’Agenzia al fine di uniformarli alle nuove fasi funzionali (rispettivamente, AES fase 1 e NCTS fase 5).

Il percorso di adeguamento è stato progressivamente condiviso con gli stakeholder interessati e i sistemi sono ad oggi a disposizione degli operatori economici in ambiente di addestramento/validazione.

In considerazioni di possibili modifiche e tenendo conto di una probabile deroga di talune scadenze unionali mediante decisione di esecuzione della Commissione, è stata condivisa l’opportunità di un avvio “controllato” con rilascio graduale delle funzionalità limitatamente alle operazioni di esportazione (AES fase 1) secondo un piano che sarà messo a punto e condiviso subito dopo la prima fase di avvio. 

Pertanto, con la presente determinazione direttoria, si forniscono le prime istruzioni operative per la fase di avvio del nuovo sistema di esportazione che verrà esteso in ambiente di esercizio/produzione a partire dal giorno 08 giugno 2023

Con successivi provvedimenti sarà fornita comunicazione in merito alla disponibilità di ulteriori funzionalità nonché del rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5). 

Si evidenza che, come indicato nell’Informativa prot. 117651/RU del 01 marzo 2023, l’adesione a questo nuovo sistema è facoltativa per gli operatori economici fino al 06 settembre 2023, salvo modifiche al Work Programme. 

Durante tale periodo transitorio gli operatori economici hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni doganali utilizzando i nuovi tracciati, limitatamente ai casi descritti al paragrafo 2, o il messaggio ET. 

Al termine del periodo transitorio, gli operatori economici devono inviare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso i nuovi tracciati.

I servizi messi a disposizione consentono l’invio di un messaggio per la presentazione di una dichiarazione doganale nonché di rettifica o annullamento della stessa, nella sola modalità systemto-system. 

Si specifica che per il Data-Element  è ammesso il solo valore “A” (dichiarazione normale in dogana, ai sensi dell'articolo 162 del CDU).

La dichiarazione può essere inviata in modalità:

  • “parcellizzata” (in più step, attraverso invii progressivi e parziali) 
  • ovvero in modalità “completa” (invio di tutti i dati in un'unica soluzione).

Di conseguenza, in questa prima fase non è possibile presentare una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'articolo 171 CDU (tracciato Bx con  valorizzato a “D” + tracciato C2).

Il nuovo sistema, in maniera analoga al precedente, contempla la gestione: 

  • delle partite di custodia temporanea (da indicare nel Data-Group  nella forma “MRN-ITEM”) e di partite franche (PF);
  • dei certificati P2; 
  • dei titoli Agrex; 
  • delle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo (OPO);
  • delle interazioni con il nuovo sistema di Presentazione Merci e Importazione.

 È invece esclusa, in questa prima fase di avvio “controllato”, la possibilità di gestire tramite il nuovo sistema: 

  • Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital; 
  • Esportazioni di prodotti sottoposti ad accise; 
  • Esportazioni con l’indicazione di autorizzazioni Customs Decisions diverse da OPO; 
  • Rettifiche con cambio di modalità di pagamento;  Tributi non facenti parte della code list CL098 (es. nazionali, portuali …); 
  • Esportazione abbinata a transito, in quanto non più previste nel sistema reingegnerizzato;
  • Esportazione seguita da transito, fino al rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5); 
  • Esportazione di prodotti che prevedono una restituzione daziaria;
  • L’interazione tra le nuove dichiarazioni doganali di esportazione e le dichiarazioni presentate con i messaggi non reingegnerizzati (es. IM, ET …). 

Per le dichiarazioni doganali di esportazione indirizzate dal circuito doganale di controllo a CD, CS o VM è prevista la gestione del fascicolo elettronico mediante l’apposito servizio di Gestione documenti già in uso in ambito importazione. 

Allegato

Determina n 297845 08.06.2023 Dogane
Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE

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