Con la Risposta a interpello n. 904–383/2023 ( qui il testo) la Direzione Regionale Lombardia delle Entrate risponde a una contribuente in materia di lavoro da remoto e applicabilità del regime impatriati ( art.16 del Dlgs 147/2015).
Il caso riguardava in particolare una cittadina italiana che trasferisce la residenza in Italia dopo molti anni di lavoro all'estero e svolge la sua attività in smart working per lo stesso datore di lavoro estero.
Nell'interpello vengono esposti i dettagli del caso chiedendo conferma alla amministrazione finanziaria se nella situazione concreta siano ravvisabili tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa .
Nella risposta l'Agenzia dichiara in primo luogo l'inammissibilità dell'interpello perchè non riguarda un caso di incertezza normativa ma una valutazione su aspetti specifici concreti e personali che esulano dalle finalita dell'istituto dell'interpello, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Viene citata a questo proposito la circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, paragrafo 1, in cui si afferma che "le valutazioni che presuppongono accertamenti di natura fattuale relative alla sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale, e al possesso dei requisiti per l'accesso al regime di cui all'articolo 16, comma 1 o comma 2, del d. lgs. n. 147 del 2015, non possono essere oggetto di analisi in sede di interpello."
Ciò detto, ai fini meramente informativi , la risposta ribadisce gli aspetti principali dell'agevolazione e le condizioni generali richieste per l'applicabilità.
Le condizioni per il regime impatriati art 16 d.lgs 147 2015
A norma dell art 16 d lgs 147 2015 come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. ''Decreto crescita 2019'')articolo 5, comma 2, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori , sia italiani che stranieri , non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e
- si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Viene specificato che la condizione descritta al punto 3 " deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno. Al riguardo, come precisato nella circolare n. 17 del 2017 (paragrafo 3.3), nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato''.
Si ricorda che la norma è stata modificata dal decreto 34 2020 Decreto crescita consentendo l un ulteriore riduzione dell'imposizione fiscale al ricorrere di specifiche condizioni.
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Smart working e regime impatriati
In particolare sul tema del lavoro da remoto l'Agenzia ricorda che "la sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Paese risulta ravvisabile anche per soggetti che iniziano a svolgere in Italia attività di lavoro dipendente in modalità ''smart/remote working'' per soggetti esteri, come anche precisato dalla Risposta n. 596 del 2021 (Leggi in proposito l'articolo: l'Agenzia ammette il regime impatriati per lo smart working con società estera") e ribadito dalle Risposte n. 55 e n. 186 del 2021."
Inoltre le Risposte n. 296, n. 458, e n. 590 del 2021 hanno chiarito che per i soggetti che svolgono attività lavorativa di lavoro dipendente nella modalità dello ''smart/remote working'', per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, si fa riferimento al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
AGGIORNAMENTO 22 AGOSTO
Sul tema è stata recentemente pubblicata la circolare 25 2023 in cui l'agenzia approfondisce il tema della residenza fiscale e delle agevolazioni per le prestazioni di lavoro da remoto per il regime Impatriati e per il regime Docenti e ricercatori . Si occupa inoltre dei lavoratori frontalieri a seguito del nuovo Accordo Italia Svizzera sul tema.
Leggi in merito Smart working all'estero e frontalieri, guida completa e Docenti e ricercatori lavoro da remoto non agevolato