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TUTELA INAIL RSU-RSA: CHIARIMENTI

Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti

Chiarimenti sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva. Circolare INAIL 23 2023

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Dopo alcune richieste di chiarimenti  dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023    alcuni chiarimenti  operativi  sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo,  con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La  circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando  in particolare   al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono  poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza  perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle  funzioni  e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello  svolgimento della propria attività godendo  delle  stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze  sindacali .

Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di  contrattazione collettiva nazionale.

La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo

Viene precisato  che al punto di vista assicurativo  il rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza  ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,    anche diversi  da quello in cui opera normalmente in  qualità di lavoratore.

Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri  a carico del datore di lavoro.

in merito all’ambito di  operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR  30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in

occasione di lavoro,  cioè sia  riferibile all’attività lavorativa, viene precisato  che  anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della  sicurezza    la tutela è esclusa solo  nel caso  concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile  al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente  all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a  soddisfare esigenze meramente personali

 Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile  sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un  lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove  alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL

Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria   e  il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche  quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo  ,  e gli  eventuali eventi lesivi  vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della  posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

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Tag: INAIL INAIL LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

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