La riforma del processo civile cd Riforma Cartabia ovvero il d.lgs. 149 2022 ha modificato anche alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
In particolare il comma 11 lettera c, sostituisce la formulazione dell’art. 179 ter Disp. Att. Cpc. rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, nel quale sono elencati i requisiti e gli obblighi formativi a carico dei Delegati iscritti negli appositi elenchi.
Questo specifico articolo entra in vigore il 30 giugno 2023, a differenza di altri articoli già in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 18 ottobre 2022..
Le modifiche intervenute con la Riforma Cartabia hanno riguardato non tanto i requisiti soggettivi bensì le modalità di iscrizione.
Vediamo di seguito le principali novità e alcune specifiche osservazioni del Consiglio nazionale del notariato contenute nel recente studio 30 2023 in corso di pubblicazione.
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Elenco Delegati alla vendita: domanda e permanenza
Il nuovo articolo prevede che il professionista puòessere iscritto ad un solo elenco territoriale dei delegati alle vendite
La domanda presentata dal professionista deve corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.
Inoltre, l’interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco” con il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative o Università, pubbliche o private e aver superato la prova d'esame finale.
Per la riconferma dell’iscrizione nell’elenco da richiedere ogni tre anni vanno invece allegati:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.
Va inoltre dimostrata la frequenza a corsi di aggiornamento sui quali il nuovo art. 179 ter disp. att. cpc specifica anche le modalità di definizione dei programmi da svolgere
Al termine di ciascun semestre il comitato di controllo effettua le verifiche e può disporre:
- la sospensione fino a un anno o
- la cancellazione dall'elenco nel caso in cui in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega per mancato rispetto dei termini per le attività o degli obblighi derivanti dagli incarichi
In questi casi il professionista viene sostituito dal giudice esecutivo.
In caso di revoca il professionista non può essere reinserito in elenco nel triennio in corso e nel triennio successivo.
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Lo studio del notariato sulle novità per i professionisti delegati alle vendite
Il notariato sottolinea he le novità non dovrebbero incidere sulla previsione di equa distribuzione degli incarichi con un bilanciamento nei limiti del dieci per cento.anche se non è piu prevista una certezza di nomina per tutti gli iscritti in quanto il giudice puo nominare con maggiore libertà tenendo conto delle tipologie di procedimento
Riguardo alle sospensioni lo studio osserva che la sospensione di un anno anche se legata a una revoca dell’incarico, costituisce una sanzione più lieve per le inadempienze meno rilevanti mentre la cancellazione richiede il rinnovo della formazione prevista inizialmente.
Infine, nello Studio del notariato rileva possibili i criticità del controllo semestrale sull’operato dei delegati che potrebbero consentire al un professionista inadempiente di continuare a svolgere incarichi anche per acluni mesi mentre sarebbe opportuno che il comitato, almeno nei casi più gravi, si potesse riunire per la revoca anche prima del termine del semestre.