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PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE: COSA CAMBIA DAL 30 GIUGNO CON LA RIFORMA CARTABIA

Professionisti delegati alle vendite: cosa cambia dal 30 giugno con la Riforma Cartabia

Analisi del Consiglio nazionale del notariato sul regolamento dell'elenco professionisti delegati alle operazioni di vendita dopo la riforma Cartabia DLgs. 149/2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riforma del processo civile cd Riforma Cartabia  ovvero il d.lgs. 149 2022   ha modificato anche alcune disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

In particolare il comma 11 lettera c, sostituisce la formulazione dell’art. 179 ter Disp. Att. Cpc. rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, nel quale sono elencati i requisiti e gli obblighi formativi a carico dei Delegati iscritti negli appositi elenchi.

Questo specifico articolo entra in vigore il 30 giugno 2023, a differenza di altri articoli già in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 18 ottobre 2022..

Le modifiche intervenute con la Riforma Cartabia  hanno riguardato non tanto i requisiti soggettivi bensì  le modalità di iscrizione.

Vediamo di seguito le principali novità e alcune specifiche osservazioni del Consiglio nazionale del notariato  contenute nel recente  studio 30 2023 in corso di pubblicazione.


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Elenco Delegati alla vendita: domanda  e permanenza

Il nuovo articolo prevede che  il professionista puòessere iscritto ad un solo elenco territoriale dei delegati alle vendite 

La domanda presentata dal professionista  deve   corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

Inoltre, l’interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco” con il possesso di  almeno uno dei seguenti requisiti:

  1.  avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
  2. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  3. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative  o Università, pubbliche o private  e aver superato  la prova d'esame finale. 

Per la riconferma dell’iscrizione nell’elenco  da richiedere ogni tre anni vanno invece allegati:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Va inoltre dimostrata la frequenza a corsi di aggiornamento   sui quali il nuovo art. 179 ter disp. att. cpc specifica anche le modalità di definizione dei programmi da svolgere

Al termine di ciascun semestre   il comitato di  controllo effettua le verifiche e può disporre: 

  •  la sospensione fino a un anno o 
  • la cancellazione dall'elenco  nel caso in cui in  una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega  per  mancato rispetto dei termini per le attività  o degli obblighi derivanti dagli incarichi

In questi casi il professionista viene sostituito dal giudice esecutivo.

In caso di revoca il professionista non può essere reinserito in elenco  nel triennio in corso e nel triennio successivo.

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Lo studio del notariato sulle novità per i professionisti delegati alle vendite 

Il notariato  sottolinea he le novità non dovrebbero incidere sulla previsione  di equa distribuzione degli incarichi  con un bilanciamento nei limiti del dieci per cento.anche se non è piu prevista una  certezza di nomina  per tutti gli iscritti in quanto il giudice puo nominare con maggiore libertà tenendo conto  delle tipologie di procedimento

 Riguardo alle sospensioni lo studio  osserva che la  sospensione di un anno anche se legata a una revoca dell’incarico, costituisce una sanzione più lieve  per le inadempienze meno  rilevanti mentre   la cancellazione richiede il rinnovo della formazione prevista inizialmente.

Infine, nello Studio  del notariato rileva possibili i criticità del controllo semestrale sull’operato dei delegati che potrebbero consentire al un professionista inadempiente di continuare a svolgere incarichi anche per acluni mesi  mentre sarebbe opportuno che il comitato, almeno nei casi più gravi, si potesse riunire per la revoca anche prima del termine del semestre.

Fonte immagine: Foto di espartgraphic da Pixabay

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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