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LE SANZIONI PER L’OMISSIONE REITERATA DEL QUADRO RW

Le sanzioni per l’omissione reiterata del quadro RW

L’omissione del quadro RW comporta una sanzione che può essere aumentata nel caso in cui il comportamento sia ripetuto in più esercizi

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Il quadro RW del modello Redditi PF è quel quadro della dichiarazione annuale dei redditi destinato a raccogliere le dichiarazioni a cui è obbligato il contribuente in relazione al cosiddetto monitoraggio fiscale, con il quale il legislatore grava chi detiene attività all’estero dell’onere di darne comunicazione all’amministrazione finanziaria dello Stato, per l’appunto tramite il quadro RW.

Dalle dichiarazioni effettuate sul quadro RW può discendere, ma non discende necessariamente, l’applicazione delle imposte IVIE e IVAFE, a cui sono soggette le attività detenute all’estero, di natura finanziaria oppure no; ma l’obbligo dichiarativo prescinde dall’applicazione di queste imposte.

Per cui, anche quando i valori detenuti fuori dal perimetro nazionale non sono tali da fare scaturire imposta, il contribuente che dimentica di compilare il quadro RW è sottoposto all’impianto sanzionatorio previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del DL 167/1990, il quale prevede per l’omissione:

  • una sanzione che va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, se l’attività estera è detenuta in paesi white list;
  • una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se l’attività estera è detenuta in paesi black list.

L’impianto sanzionatorio, come visto, nonostante prescinda dall’evasione di un tributo, è piuttosto penalizzante, ma le sanzioni si abbattono in caso di adempimento spontaneo, specialmente nel caso in cui questo avvenga entro 90 giorni dall’omissione, per il quale caso si applicherà la sanzione fissa di 258 euro ridotta. Per un approfondimento dell’argomento è possibile leggere l’articolo: Il ravvedimento del quadro RW dedicato al monitoraggio fiscale.

Più complessa è la situazione nel momento in cui l’omissione del quadro RW avvenga in modo reiterato per più anni fiscali: della questione si è occupata la Corte di Cassazione con le pronunce 16517/2022, 6310/2023, 11849/2023, tutte sulla medesima linea.

Nel momento in cui il contribuente dimentica di compilare il quadro RW per diversi anni si realizza una reiterata violazione, non collegata a un tributo, di norme fiscali della stessa indole; e si applicherà l’impianto normativo della continuazione, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo 472/97, il quale aggrava la sanzione prevista in ragione della reiterazione della violazione.

In definitiva, la sanzione ordinariamente prevista per ogni singolo anno per l’omissione del quadro RW, poco sopra analizzata, sarà aumentata dalla metà al triplo.

L’aggravamento della sanzione potrebbe sembrare particolarmente penalizzante; in realtà la linea interpretativa assunta dalla Corte di Cassazione risulta meno gravosa, per il contribuente distratto, rispetto a quella prospettata dalla prassi: l’ipotesi alternativa prevedeva infatti, in una situazione del genere, oltre all’aggravamento sanzionatorio già visto, quello previsto dal comma 5 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 472/97, anche l’applicazione cumulativa dell’aggravamento, da un quarto al doppio, previsto dal comma 2 del medesimo articolo; l’ipotesi però è stata cestinata dalla Corte di Cassazione che nelle tre diverse occasioni sopra citate, con una interpretazione che sembra in consolidamento, ha escluso la doppia penalizzazione.

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