INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023 i servizi online aggiornati relativi a
- Comunicazione di infortunio,
- Denuncia/comunicazione di infortunio,
- Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi
per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione degli applicativi online o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.
I dettagli sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Inail precisa che che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve
- specificare che il dipendente è in codatorialità
- far riferimento per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.
Vanno indicate le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente
Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.
Si ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche
- l’autoliquidazione annuale dei premi
- le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione, che vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;