HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

/

COMPENSO RIVERSABILE DELL'AMMINISTRATORE: TRATTAMENTO FISCALE

Compenso riversabile dell'amministratore: trattamento fiscale

Chiarimenti delle entrate sui compensi riversabili dell'amministratore nel caso di società UE e società italiana appartenenti a gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 330 del 23 maggio le Entrate chiariscono aspetti dell'obbligo di riversamento di qualsiasi compenso spettante all'amministratore dipendente di una società e versato direttamente ad altra società, entrambi appartenenti ad un unico gruppo.

Si chiariscono inoltre aspetti sulla deducibilità del costo per l'impresa che eroga il compenso ed eventuale ritenuta da operare all'atto del pagamento.

Nel dettaglio, la società istante fa parte di un gruppo, unitamente ad una srl consociata. Quest'ultima annovera tra i suoi dipendenti un soggetto che nel corso del  2021 ha svolto l'incarico di Consigliere di Amministrazione per la società italiana. 

L'istante precisa che nel 2021, la società UE ha stipulato un accordo con il dipendente citato, sulla base del quale quest'ultimo ha un obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante, in qualità di amministratore delle altre società del Gruppo. 

Coerentemente con la suddetta clausola contrattuale, di cui la società UE ha informato la società istante, nel 2021 l'assemblea dei soci dell'istante ha deliberato di riconoscere in favore del dipendente suddetto un compenso lordo,  per l'esercizio 2021, e di corrispondere il suddetto compenso direttamente alla consociata UE, come espressamente richiesto da quest'ultima.   

La società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare alla società consociata UE con riguardo:

  • alla deducibilità del costo, 
  • in relazione all'eventuale ritenuta da operare all'atto del pagamento del compenso alla società UE

In merito ai compensi reversibili, l'articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR  dispone che non concorrono a  formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR.

Al riguardo, la citata lettera b) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità  e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi  svolti in relazione a tale qualità. 

Si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro quali, ad esempio, 

  • la partecipazione a organi collegiali, 
  • commissioni di esami, 
  • comitati tecnici, 
  • compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell'ente di appartenenza. 

La predetta disposizione normativa esclude dal novero dei redditi assimilati a  quelli di lavoro dipendente, insieme ai compensi che per legge devono essere riversati  allo Stato, quelli che  per  clausola  contrattuale devono  essere riversati  al  datore  di  lavoro.  Tale esclusione, tuttavia, non comporta la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente.   

Al riguardo, il paragrafo 2.2.5 della circolare n 326/97 del MEF ha chiarito che i compensi reversibili richiamati dal citato articolo 51 non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di  lavoro  dipendente, in  quanto sono  imputati direttamente al  soggetto al  quale,  per  clausola contrattuale, devono essere riversati.

Inoltre, il Ministero delle Finanze, con Nota n. 8/166  del 17 maggio 1977, ha riconosciuto che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto  all'IRPEF  ''i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. E ciò in base al principio generale secondo cui non si configurano quale reddito imponibile di  un  soggetto  le  somme  di  cui  egli  non  ottenga  in  alcun  modo  la  disponibilità''.  

Ciò a condizione che ''risulti documentato l'effettivo riversamento alle società ed enti  destinatari dei compensi medesimi'' (cfr. anche Nota n. 8/196 del 1980).    

Sulla base  dei  chiarimenti  resi  con i  citati  documenti  di  prassi,  si  ritiene,  quindi che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all'incarico di consigliere  di amministrazione della società istante, non assumano rilevanza per tale soggetto ai fini della determinazione del  reddito.  

Al  riguardo,  si osserva che egli  non ha  alcuna disponibilità delle somme erogate in ragione dell'incarico direttivo svolto.

Dall'esame  della  comunicazione inviata dalla  società istante alla  consociata UE,  si  evince  che il  compenso del citato dipendente verrà direttamente ed integralmente pagato alla consociata. 

Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla delibera di riconoscimento del compenso, corrisposto direttamente alla  consociata UE.

Per quanto attiene al trattamento da riservare a dette somme in capo alla società  istante, si ritiene che la società istante debba considerare deducibile secondo  il criterio  generale di  competenza  l'importo pagato alla  consociata UE  per  l'attività di direzione svolta dal dipendente.

Inoltre, specificano le Entrate, il pagamento deve essere correttamente inquadrato come reddito d'impresa, atteso che il pagamento, pur formalmente riferibile al lavoro prestato dal consigliere di amministrazione, è effettuato direttamente tra le due società consociate senza alcun  riversamento da  parte del dipendente a  favore  de  proprio datore di  lavoro.

Ciò comporta, ai fini convenzionali e nel presupposto che  la consociata UE non  abbia una  stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che i compensi erogati dall'istante alla società UE siano qualificabili come reddito d'impresa in capo a quest'ultima e tassabili esclusivamente nel suo Stato di residenza e, simmetricamente, siano costi deducibili in capo alla società istante, secondo il criterio generale di competenza di cui all'art. 109  del TUIR.      

Pertanto, non può applicarsi l'articolo 16 della citata Convenzione, che prevede una  potestà impositiva concorrente per le retribuzioni  che un  residente di uno Stato contraente  riceve  come membro  del  consiglio  di  amministrazione  o del  collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato contraente.  Nel caso in esame, in effetti, il pagamento è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

La non imponibilità dei compensi nel territorio dello Stato, per effetto della disposizione convenzionale (tra l'italia e il paese di residenza della consociata) di cui all'art. 7, nonché per effetto delle disposizioni domestiche, di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del TUIR e all'art. 24, comma 1 ter, del D.P.R. 600/1973, conferma l'insussistenza di un obbligo, in capo alla società istante, di effettuare la ritenuta a titolo d'imposta, all'atto del pagamento della somma. 

Allegato

Risposta AdE 330 del 23.05.2023 - Interpello

Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DETERMINAZIONE DEL REDDITO · 04/11/2024 Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024

Deducibilità al 100% dell'IMU dell'anno d'imposta 2023 per immobili strumentali: come indicarla nel Modello Redditi SC 2024

Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Secondo la Corte di Cassazione la palese antieconomicità di una perdita su crediti non ne inficia la deducibilità, se la perdita è sostenuta da elementi certi e precisi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.