HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

EQUO COMPENSO: GUIDA E COMMENTO DEL CONSIGLIO FORENSE

Equo compenso: guida e commento del Consiglio forense

Scheda illustrativa del Consiglio nazionale Forense sull'equo compenso per i professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio nazionale Forense ha messo a punto e pubblicato il 15 maggio scorso una scheda illustrativa  sulla nuova legge  49 2023 che  istituisce una nuova disciplina di applicazione del  principio dell'equo compenso per i professionisti. La legge è in vigore dal 20 maggio e prevede, in estrema sintesi:

  •  l'obbligo di compenso equo e proporzionato alla prestazione per tutte le prestazioni professionali svolte verso grandi imprese ,  istituti di credito e assicurativi,  e pubblica amministrazione. Sono escluse solamente le imprese con meno di 50 dipendenti o fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  • L'equità dei compensi  stabilita   sulla base di  parametri proposti dagli ordini professionali stessi e avallati dai ministeri competenti con revisione biennale (da notare che ad oggi sono utilizzabili solo i parametri fissati per gli avvocati)
  • le clausole che prevedono compensi inferiori risultano nulle  
  • il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale  sulla parcella ha  funzione di titolo esecutivo amministrativo con forza stragiudiziale dopo 40 giorni di mancata opposizione.

Il documento illustra  i contenuti della legge ed espone anche alcune considerazioni dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense

Interessante in particolare l'opposta posizione  sul tema dei parametri come riproposizione delle tariffe professionali  recentemente affermata in un recente  approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro .

Leggi in merito Equo compenso professionisti in vigore dal 20 maggio 

Secondo il CNF  " le tariffe limitano la  volontà delle parti sempre e comunque, di talché le norme che ponevano minimi inderogabili si  sostituivano imperativamente alle clausole difformi eventualmente concordate tra le parti. I  meccanismi previsti dalle disposizioni sull’equo compenso si limitano invece ad impedire condotte  di abuso contrattuale, recuperando istituti di protezione del contraente debole già conosciuti dall’ordinamento, come ad esempio la nullità di protezione prevista dall’articolo 36 del codice del consumo, e la disciplina civilistica delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Ed infatti, mentre  le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, la  normativa sull’equo compenso conosce invece un significativa limitazione soggettiva fin  dall’origine, in quanto può riguardare unicamente imprese bancarie ed assicurative, o comunque imprese di dimensioni non piccole.

Ti possono interessare i seguenti strumenti in excel per il calcolo dell'equo compenso:
 Equo compenso avvocati 2023 
Equo compenso collegio sindacale 2023

Equo compenso: i principali aspetti  secondo il Consiglio forense

Tra le varie previsioni della nuova legge , il documento sottolinea in particolare le seguenti.

  •  In base all’art. 3, sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o  che impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscano al committente vantaggi  sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso.
  •  L’art. 4 prevede che  oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra  quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri, il  giudice possa disporre anche un indennizzo fino al doppio della differenza  fatto  salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere  al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova (
  •  L'art. 5, comma 3, stabilisce la revisione biennale dei parametri; si tratta di un dato non nuovo  per la professione forense, in quanto già previsto dall’art. 13 della legge 247 del 2012, ma niente  affatto scontato per le altre professioni.
  •  L'art. 5, comma 4, pone in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali la  legittimazione "ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni della disciplina 
  •  L'articolo 5, comma 5, introduce l'obbligo per i Consigli nazionali di introdurre specifiche  previsioni deontologiche  per "sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e  proporzionato alla prestazione professionale richiesta". Secondo il CNF  questo  può essere anche un valido supporto del professionista che negozia con il “cliente forte”,  costituendo  un valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o comunque inique.
  •  Il ruolo dei Consigli nazionali è ulteriormente  valorizzato dalla possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati appunto con i Consigli nazionali, e pertanto presunti equi fino a prova contraria; 
  • L’art. 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito  professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio  professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte  le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi  dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla  notificazione 
  •  l’art. 8,  stabilisce che “il termine di prescrizione per l’esercizio  dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della
  • prestazione da parte del professionista”. 
  • infine il CNF  apprezza  in particolare    il vincolo  al rispetto della nuova norma  anche per le pubbliche amministrazioni  che in passato  invece hanno emanato bandi per prestazioni professionali  "a zero compensi"  particolarmente contestati ma  approvati da una sentenza del Consiglio di stato (9 novembre 2021, n. 7442)

Tag: PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA BUSTA PAGA 2024 · 24/12/2024 Taglio cuneo fiscale 2025 confermato: quanto si risparmia

La Camera ha approvato la bozza della legge di bilancio con nuove modalità di taglio del cuneo fiscale in busta paga. Vediamo i dettagli e la tabella di riepilogo

Taglio cuneo fiscale 2025 confermato: quanto si risparmia

La Camera ha approvato la bozza della legge di bilancio con nuove modalità di taglio del cuneo fiscale in busta paga. Vediamo i dettagli e la tabella di riepilogo

Bonus nascita 1000 euro e bonus nido 2025: le novità

Nuovo bonus nascita e aumenti bonus nido tra le misure per le famiglie nel DDL Bilancio in via di approvazione in Parlamento. Maggiori detrazioni per i nuclei numerosi

Decontribuzione mamme: dal  2025 parziale ma ampliata alle autonome

In legge di bilancio 2025 estensione anche alle lavoratrici con P.IVA dello sgravio per le lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli. L'esonero non sarà piu totale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.