Il Consiglio nazionale Forense ha messo a punto e pubblicato il 15 maggio scorso una scheda illustrativa sulla nuova legge 49 2023 che istituisce una nuova disciplina di applicazione del principio dell'equo compenso per i professionisti. La legge è in vigore dal 20 maggio e prevede, in estrema sintesi:
- l'obbligo di compenso equo e proporzionato alla prestazione per tutte le prestazioni professionali svolte verso grandi imprese , istituti di credito e assicurativi, e pubblica amministrazione. Sono escluse solamente le imprese con meno di 50 dipendenti o fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- L'equità dei compensi stabilita sulla base di parametri proposti dagli ordini professionali stessi e avallati dai ministeri competenti con revisione biennale (da notare che ad oggi sono utilizzabili solo i parametri fissati per gli avvocati)
- le clausole che prevedono compensi inferiori risultano nulle
- il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla parcella ha funzione di titolo esecutivo amministrativo con forza stragiudiziale dopo 40 giorni di mancata opposizione.
Il documento illustra i contenuti della legge ed espone anche alcune considerazioni dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense
Interessante in particolare l'opposta posizione sul tema dei parametri come riproposizione delle tariffe professionali recentemente affermata in un recente approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro .
Leggi in merito Equo compenso professionisti in vigore dal 20 maggio
Secondo il CNF " le tariffe limitano la volontà delle parti sempre e comunque, di talché le norme che ponevano minimi inderogabili si sostituivano imperativamente alle clausole difformi eventualmente concordate tra le parti. I meccanismi previsti dalle disposizioni sull’equo compenso si limitano invece ad impedire condotte di abuso contrattuale, recuperando istituti di protezione del contraente debole già conosciuti dall’ordinamento, come ad esempio la nullità di protezione prevista dall’articolo 36 del codice del consumo, e la disciplina civilistica delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Ed infatti, mentre le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, la normativa sull’equo compenso conosce invece un significativa limitazione soggettiva fin dall’origine, in quanto può riguardare unicamente imprese bancarie ed assicurative, o comunque imprese di dimensioni non piccole.
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Equo compenso: i principali aspetti secondo il Consiglio forense
Tra le varie previsioni della nuova legge , il documento sottolinea in particolare le seguenti.
- In base all’art. 3, sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso.
- L’art. 4 prevede che oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri, il giudice possa disporre anche un indennizzo fino al doppio della differenza fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova (
- L'art. 5, comma 3, stabilisce la revisione biennale dei parametri; si tratta di un dato non nuovo per la professione forense, in quanto già previsto dall’art. 13 della legge 247 del 2012, ma niente affatto scontato per le altre professioni.
- L'art. 5, comma 4, pone in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali la legittimazione "ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni della disciplina
- L'articolo 5, comma 5, introduce l'obbligo per i Consigli nazionali di introdurre specifiche previsioni deontologiche per "sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta". Secondo il CNF questo può essere anche un valido supporto del professionista che negozia con il “cliente forte”, costituendo un valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o comunque inique.
- Il ruolo dei Consigli nazionali è ulteriormente valorizzato dalla possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati appunto con i Consigli nazionali, e pertanto presunti equi fino a prova contraria;
- L’art. 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione
- l’art. 8, stabilisce che “il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della
- prestazione da parte del professionista”.
- infine il CNF apprezza in particolare il vincolo al rispetto della nuova norma anche per le pubbliche amministrazioni che in passato invece hanno emanato bandi per prestazioni professionali "a zero compensi" particolarmente contestati ma approvati da una sentenza del Consiglio di stato (9 novembre 2021, n. 7442)