Come noto, dal 24 luglio 2023 decorre l'obbligo, per i gestori di impianti di carburante, di comunicazione settimanale delle variazioni dei prezzi, anche in caso di diminuzione.
Con decreto attuativo del MIMIT del 31.03.2023, pubblicato in GU n. 118 del 22.05.2023, sono state definite le modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all'art. 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonchè le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, con Circolare direttoriale 6 luglio 2023 n. 3729, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti sulle modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi carburanti.
Obbligo di comunicazione dei prezzi del carburante
L'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento:
- alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
Come precisato nella circolare MIMIT, la disposizione fa riferimento alla prima comunicazione dei prezzi praticati, per chi non fosse già accreditato, successivamente all’inserimento di un impianto sul Portale Osservaprezzi Carburanti. - alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato
- e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata.
Qualora l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione ricada in un giorno festivo, l'obbligo di comunicazione previsto rimane dovuto.
L'obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.
La disposizione privilegia la comunicazione dei prezzi di vendita in modalità self-service, ove presente e operativa, rendendo residuale la comunicazione per la modalità servito.
A titolo esemplificativo, se un esercente eroga carburante, sia in modalità self-service che in modalità servito, ha l'obbligo di comunicare i prezzi della modalità self-service, restando volontaria la eventuale comunicazione dei prezzi per la modalità servito.
Nel caso in cui in un impianto effettui esclusivamente la vendita in modalità servito, invece, l'obbligo di comunicazione ricade sui prezzi praticati per tale forma di vendita.
Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.
Termini e modalità di comunicazione dei prezzi del carburante
Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. I prezzi comunicati saranno pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
La Circolare in oggetto precisa che:
- i prezzi medi verranno pubblicati sul sito https://www.mimit.gov.it/it/
- mentre sul Portale Osservaprezzi Carburanti (https://carburanti.mise.gov.it) continueranno ad essere pubblicati i prezzi praticati e comunicati.
Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi
Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.
A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi:
- entro le ore 10:30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30;
- qualora l'orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all'apertura;
- in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10:30.
Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, contenente apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi.
I prezzi medi devono essere esposti secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:
- gasolio,
- benzina,
- GPL,
- metano;
in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.