HOME

/

FISCO

/

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

/

DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI ALL'EREDE: NON SPETTA SE L'IMMOBILE È LOCATO

Detrazione spese di ristrutturazioni all'erede: non spetta se l'immobile è locato

In caso di successione ereditaria, la detrazione per spese di ristrutturazioni sostenute dal de cuius, non si trasmette all’erede, se l'immobile è in locazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le detrazioni relative alle spese sostenute dal de cuius, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico, si trasmettono esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene, diversamente, il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante al beneficio fiscale in parola.

Lo ha precisato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con Sentenza del 23/03/2023 n. 130, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando che il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dall’art. 16-bis, co. 8, TUIR, per la detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile.

Secondo quest'ultimo, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.

In sostanza, nel caso in commento, il contribuente, pur mantenendo il “possesso mediato” degli immobili locati, non conserva in alcun modo la “detenzione materiale e diretta”, specificamente richiesta dalla legge, di tali immobili, la quale, semmai, spetta ai soli conduttori degli stessi in virtù del vincolo contrattuale originariamente intercorso fra questi e il de cuius.

La norma fiscale ha chiaramente inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell'edificio ai soli detentori "materiali e diretti" del bene, in ipotesi il contribuente ove avesse avuto oltre la proprietà anche la residenza nell'abitazione.

Anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti in merito, precisando che, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. 

In sostanza la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1).

A tale riguardo la Circolare del 2017 ha precisato che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; 
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità; 
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. 

Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3).

Fonte immagine: Pixabay

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 22/11/2024 Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.