Con due circolari successive il 17 maggio 2023 l'inps ha illustrato i due nuovi regolamenti adottati con deliberazioni nn. 8 e 9 2023 del CDA dell'istituto in materia di ricorsi amministrativi
Si tratta in particolare di
- circolare 47-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela e
- circolare 48-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
Vediamo di seguito in sintesi le principali indicazioni dell'istituto.
Ricorsi amministrativi INPS
Il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, a seguito della delibera CDA n. 8 del 18 gennaio 2023 spiega l'istituto, si è reso necessario
- velocizzare la tempistica di soluzione dei ricorsi in fase amminstrativa per ridurre in contenzioso giudiziario
- uniformare le procedure moltiplicatesi per l'ampliamento del numero di comitati presenti nell'istituto dopo la soppressione di altri enti per i quali i contribuenti devono fare oggi riferimento ( ad es. Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti)
La circolare sottolinea che ricorso amministrativo puo essere presentato alla sede territoriale :
personalmente o tramite intermediari professionali o Patronati ( a seguito di regolare mandato)
in modalità telematica
- entro 90 giorni dalla data della sua ricezione,
- ridotti a 30 nei seguenti casi: ricorsi ai Comitati di Vigilanza; ricorsi relativi a prestazioni previdenziali ed entrate contributive del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo per gli sportivi professionisti; ricorsi relativi a diniego di trattamento di integrazione salariale ordinaria e CISOA; ricorsi avverso i provvedimenti sulle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale.
ATTENZIONE : il difetto di sottoscrizione non comporta la nullità del ricorso, in quanto la riferibilità al ricorrente è garantita dalle modalità e dagli strumenti previsti per l'accesso ai servizi online e comunque è prevista una sorta di clausola di salvezza rappresentata dall'uso di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Pec, ove sia presente la firma olografa del ricorrente e la copia del documento di identità.
La risposta del comitato deve arrivare entro entro 90 giorni e viene trasmessa alla sede per l'esecuzione.
Non sono esclusi casi di sospensione delle decisioni.
Regolamento in materia di autotutela INPS
La procedura viene gestita dalla direzione che ha gestito il provvedimento oggetto di riesame, , su proposta del dirigente dell'area o funzionario dell'unità o su istanza di parte ( anche tramite Patronato),o anche a seguito di provvedimento giudiziario, in forma telematica o via PEC .
I tempi di istruttoria sono di 30 giorni con decorrenza dalla comunicazione di avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso, in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.
Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura cui fa riferimento l’Ufficio autore del provvedimento di uno dei seguenti provvedimenti:
- annullamento d’ufficio (da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento),
- rettifica (da assumere entro 30 giorni dall’avvio del procedimento),
- convalida o revoca (entrambe da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento).