HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTRADDITTORIO: È CONSIDERATO NULLO, VEDIAMO PERCHÉ

Avviso di accertamento contraddittorio: è considerato nullo, vediamo perché

La Cassazione con Ordinanza n 13620/2023 tratta il caso di un avviso di accertamento contraddittorio specificando i motivi della relativa nullità

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13620 del 17 maggio statuisce che l'avviso di accertamento non può essere supportato da una motivazione contraddittoria poiché va garantita al contribuente la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.

L'accertamento basato su motivazione contrastante è nullo.

Viene specificato che: "Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che l'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese".

Avviso di accertamento nullo se contraddittorio: vediamo perché

Vediamo nel dettaglio gli elementi della Ordinanza n.13620/2023 con la quale la Cassazione ha accolto le ragioni di una società che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.

Nella decisione viene ammessa la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell'ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.

Tuttavia è necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non contrasti con l'esigenza di rispettare il vincolo funzionale della motivazione.

La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di salvaguardare le garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione, volte a loro volta al rispetto delle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione. 

La motivazione dell'atto, inoltre, è strumentale, alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, ai fini della impugnazione dell'atto stesso. 

La motivazione dell'attoinoltre è rilevante anche per il giudice dell'eventuale ulteriore contenzioso sullo stesso e ne costituisce il principale elemento decisionale.

L'Ordinanza in argomento ha ricordato infine che: "è stato così chiaramente affermato che l'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione, già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile".

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Rottamazione quater: sesta rata entro il 9 dicembre

Rottamazione quater in scadenza al 30.11. La Riscossione ricorda i 5 gg di tolleranza e informa, sul proprio sito, che sono validi i pagamenti effettuati entro il 9.12

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.