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CONGEDO PARENTALE 80%: SI PUÒ SUDDIVIDERE TRA I GENITORI

Congedo parentale 80%: si può suddividere tra i genitori

Ecco le indicazioni INPS sul mese di congedo con indennità all' 80% per i dipendenti del settore privato: domanda, tempi, codici flusso Uniemens. (con correzione)

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Pubblicate dall'INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80 % previsto dalla legge di bilancio 2023  (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

Si ricorda che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all' 80%  per .una  sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.

La circolare 45 del 16 maggio 2023 (pubblicata ieri)  fornisce le istruzioni  operative esclusivamente   per il settore privato.

Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori 

 La circolare sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi Possibile anche utilizzarla  da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come  per tutti i periodi di congedo parentale. Viene fornito il seguente

ESEMPIO  

Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Quindi :il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente  indennizzato come segue:

-      un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);

-      8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

-      i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO dipendenti.

Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare 

 Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e  i termini temporali , l'istituto  chiarisce  quindi che:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al  limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione 
  •  La nuova  norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
  • spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio  oppure di congedo di paternità alternativo
  •  in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o  dei lavoratori autonomi, rileva SOLO  il termine finale del periodo  di paternità.

In merito la circolare riporta alcuni esempi di applicazione.

Mese di Congedo parentale 80%: presentazione della domanda 

La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica  tramite 

  • -     portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi dallhome page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • -      tramite il Contact center  al numero  verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • -      tramite i servizi gratuiti degli Istituti di patronato,

Mese di Congedo parentale 80%: codici Uniemens nuovi e correzione 

 La circolare 45 specifica in dettaglio la compilazione del flusso uniemens per il quale i  nuovi codici evento da utilizzare a partire dal periodo di competenza luglio 2023 sono:

  • “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;   
  • “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.   

Va evidenziato  quindi che fino a giugno 2023 il conguaglio non potàa  superare il  30% cento. I datori di lavoro devono attendere ulteriori indicazioni per recuperare eventuali anticipi  

L'INPS annuncia anche ulteriori indicazioni per le comunicazioni già effettuate con i vecchi codici . 

Infine viene corretto  quanto comunicato  in precedenza  chiarendo che  che  il codice utile per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.

Fonte immagine: Foto di Gabriel Santos da Pixabay

Tag: MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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