Il recente Decreto Lavoro n 48 2023 ha introdotto numerose novità in materia di misure di inclusione sociale e disciplina giuslavoristica.
L'art 36 interviene in tema di lavoro marittimo e consente una particolare deroga previo accordo sindacale. alle limitazioni di navigazione e carico e scarico previste dal DL 457 1997, per i traghetti non europei con personale extra UE. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Lavoro marittimo cabotaggio traghetti non europei: normativa
Va ricordato innanzitutto che il decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998) all'art 1 comma 5 prevede per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, il divieto di operare nell’ambito dei porti riservati agli armatori comunitari quando siano interessati equipaggi con personale italiano o di altro paese dell’UE. salva l’eccezione
- per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
- nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile in provenienza o diretto verso un altro Stato. nel limite massimo di sei viaggi mensili,
- per navi che caricano e scaricano camion e rimorchi , sia di merci che di passeggeri (ro- ro e ro-ro pax)
- ma solo previo accordo sindacale con le organizzazioni comparativamente più rappresentative .
Lavoro marittimo cabotaggio equipaggi non UE: la novità
La deroga prevista dall'art 36 del dl 48 2023 prevede la possibilità di accordi sindacali che consentano di operare anche a traghetti con personale non comunitario, sempre nel limite di durata di 3 mesi . In questo modo si intende contrastare "le difficoltà derivanti dalla attuale carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la prosecuzione delle attività essenziali a continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare".
Va sottolineato che la deroga vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.
Il Servizio Studi del parlamento che ha predisposto il dossier per la conversione in legge del decreto ha evidenziato la necessità di specificare meglio la decorrenza del termine massimo di tre mesi. Inoltre dalle associazioni di categoria emerge la preoccupazione per il possibile conflitto con la normativa fiscale specifica per il cabotaggio effettuato da equipaggi italiani o comunitari ( legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016).
Si auspicano quindi chiarimenti ministeriali in materia.