Il decreto lavoro 48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori, dall'altro richiede a questi ultimi nuovi adempimenti per il rafforzamento della sicurezza in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc..
Vediamo di seguito le novità previste.
Sicurezza e medico competente
Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n
In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca.
il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti.
Formazione e controlli per la sicurezza
Per il settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.
E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. per contrastare condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.
I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico.
Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Sicurezza e rafforzamento ispezioni
Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,
Le stesse informazioni saranno rese disponibili anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.