Pubblicato in GU n 113 del 16 maggio il Decreto MEF del 28 aprile, già anticipato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione, intitolato “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022”.
All’articolo 8 del decreto viene precisato che:
- “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021”;
- “i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali”.
Come già anticipato dall’articolo ISA 2023: possibile esclusione anche per chi ha aperto la partita IVA nel 2021, la decisione è figlia delle considerazioni della Commissione di esperti, ex articolo 9-bis comma 8 del DL 50/2017, nominata dal MEF, che ha proposto, per l’anno d’imposta 2022, questa causa di esclusione straordinaria, in risposta al perdurare dell’incertezza legata alla diffusione del Covid-19 e alle tensioni geopolitiche, in una situazione macroeconomica aggravata dalle spinte inflazionistiche e dall’innalzamento dei tassi di interesse.
Le istruzioni del modello ISA 2023 sono già state aggiornate con la nuova causa di esclusione “q”, dedicata appunto ai “soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021”: le istruzioni dei modelli Redditi, invece, non sono ancora state modificate, per cui ancora non si conosce il relativo codice di esclusione.
I contribuenti che si avvantaggeranno di questa causa di esclusione di natura straordinaria:
- dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi;
- per la compilazione del modello, però, in questa situazione, non è obbligatoria l’acquisizione e l’integrazione delle variabili precalcolate messe a disposizione dall’agenzia;
- non occorre effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità, che non potrà comunque essere migliorato con la dichiarazione di ulteriori ricavi.
La causa di esclusione in esame esclude dall’applicazione del modello i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal giorno 1 gennaio 2021 in poi, ciò vuol dire che, per la dichiarazione dei Redditi relativa all’anno fiscale 2022, possono avvalersene coloro i quali hanno iniziato l’attività nel 2021 e nel 2022; ma, considerando che il primo anno di attività è escluso a regime, e senza l’onere di dover comunque compilare e trasmettere il modello, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2022 potrebbero voler scegliere una diversa causa di esclusione.
Per un approfondimento generale sulle cause di esclusione dai modelli ISA 2023 è possibile leggere l’articolo Le cause di esclusione ISA 2023 per l’anno d’imposta 2022.