Con il Messaggio Hermes n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008 per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati tramite Modello Red. che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.
Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico
Revoca importi aggiuntivi come funziona
Dal 2021 l'azione sanzionatoria verso i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano agli Enti previdenziali la propria situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive, è stata modificata e prevede due fasi:
- 1 Riduzione temporanea delle prestazioni collegate al reddito (invece che semplice avviso di sospensione e invito a comunicare entro 60 gg ;)
- 2. Revoca definitiva, in caso di mancata comunicazione dei redditi entro la data indicata nel sollecito
Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.
Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione, a costoro viene inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui presentare la ricostituzione
Alla scadenza del termine indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi
Attenzione anche al fatto che Inps per favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione ha predisposto un servizio online denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:
“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”
Necessario per accedere ai servizi online INPS essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati convenzionati con INPS.