INPS ha emanato con il messaggio 1699 del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale garantiti per i datori di lavoro nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza, per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Si tratta in particolare di
- trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
- assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Domande di CIGO o assegno EONE
Le causali da utilizzare sono :
- la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o
- se il caso anche la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,
per le quali :
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente che i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali le cause , la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.
Tenuto conto dell’entità dell’evento i datori di lavoro non sono tenuti a dimostrare gli effetti sull’attività produttiva per cui nella relazione è sufficiente una descrizione sintetica delll' attivita e la dichiarazione di sospensione
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità o fornire una autocertificazione . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .
Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni e che se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga
ATTENZIONE
I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda con differente causale, dovranno annullarla e la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.
Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
il trattamento di CISOA per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.
Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.