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SANZIONI RITENUTE APPALTI: I CODICI TRIBUTO PER PAGARE

Sanzioni ritenute appalti: i codici tributo per pagare

Istruzioni per versare le sanzioni per inottemperanza agli obblighi previsti dall'art 17 bis del DLgs n 241/97 relative alle ritenute fiscali a carico di committenti e appaltatori

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Con Risoluzione n 21 del 10 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, l’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”

Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento. 

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo: 

  • “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; 
  • “9600” denominato “Spese di notifica”.

Attenzione al fatto che:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: 
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. 
  • Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo 9600; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
    • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio


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