L'INPS, con Messaggio n. 1656 dell'8 maggio 2023, comunica che da ieri vanno utilizzate nuove modalita di comunicazione dei dati sulle retribuzioni da parte delle aziende di trasporto pubblico Si tratta in particolare degli elementi accessori per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (ora soppresso )
Il messaggio precisa che da quest'anno la trasmissione va effettuata:
- SOLO tramite posta certificata
- all'indirizzo : [email protected]
La scadenza è fissata come ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti
Comunicazione competenze accessorie ai fini pensionistici - aziende trasporto pubblico
L'istituto ricorda che la comunicazione riguarda le competenze accessorie che:
- spettano con continuità;
- sono determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
- sono previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
- trovano la loro disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali.
Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, lha previsto infatti che la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 sia determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.
Va tenuto presente inoltre che ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Una volta ricevute le comunicazioni l'INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda e anche alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.