E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che entra in vigore oggi 5 maggio.
Il testo definitivo del provvedimento contiene tra l’altro:
- l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
- Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
- Un taglio del 4 % al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
- per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
- per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7% della retribuzione imponibile;
- l’innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d'imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli;
- il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro
- una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono:
- causali previste dai CCNL
- causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e
- sostituzione di lavoratori assenti
- Incentivi alle assunzioni:
- per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
- per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
- per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).
- Ampliamento di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
- soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro annui e della soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10, SOLO per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento;
- riduzione delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».