I tirocini extracurriculari (cioè gli stage in azienda, di solito propedeutici all'assunzione ) potrebbero restare aperti a tutti senza modifiche restrittive all'accesso. Lo statuisce la recente ù, che ha stabilito l'incostituzionalità della previsione inserita in legge di bilancio L 234 2021.
Si ricorda che il comma 721 art 1 nel demandare a un prossimo accordo tra Stato e regioni, in sede di Conferenza permanente, la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extracurriculari – aveva stabilito che la revisione della disciplina debba avvenire «secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale» (lettera a)
Con ricorso del 28 febbraio 2022, la Regione Veneto aveva impugnato questa norma assieme ad altri articoli della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).
Secondo la Regione ricorrente la previsione avrebbe violato gli artt. 3, 117, quarto comma, e 120 Cost., invadendo la competenza legislativa regionale residuale nella materia «formazione professionale», e andando anche a ledere i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nella misura in cui tale disposizione predetermina rigidamente i criteri per la definizione delle menzionate linee guida, così“blindando” i contenuti dell’accordo fra i diversi livelli di governo.
La Consulta afferma che la questione promossa in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost. è fondata.
La pronuncia ricorda in particolare che dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale «“riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi” (sentenza n. 50 del 2005).
Nella sentenza si osserva invece che la formazione interna alla azienda non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa
(sentenza n. 24 del 2007 e sentenza n. 287 del 2012).
Nel caso in esame, afferma la Consulta, "la disposizione statale impugnata circoscrive l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.
Tale limitazione determina, «un’indebita invasione» della competenza legislativa regionale residuale in materia di «formazione professionale».
La disposizione impugnata, pertanto, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione
dell’art. 117, quarto comma, Cost.".
Non si tratta quindi va precisato di una decisione di merito sul criterio della limitazione alle categorie svantaggiate ma sul metodo che impone un criterio univoco e nazionale alla valutazione delle Regioni , cui spetta la decisione in materia di formazione professionale.
Tirocini extracurricolari 2023
In materia di tirocini extracurricolari ( si tratta degli stage aziendali non collegati funzionalmente al percorso universitario né propedeutici all'accesso agli Ordini) le norme della legge di bilancio 2022 avevano previsto una riforma con specifici limiti temporali , e l'obbligo di una giusta remunerazione, e la forte stretta all'accesso limitata solo alle categorie svantaggiate per limitarne l'utilizzo spesso eccessivo da parte delle aziende, e per favorire invece modalità di inserimento lavorativo più stabili e normate a livello nazionale, come il contratto di apprendistato.
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In merito era intervenuto fa l'ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 21 03 2022 in cui si precisava che le sanzioni previste dalla legge di bilancio 2022 sono già in vigore, mentre per gli altri aspetti si attendono ancora le linee guida della Conferenza Stato Regioni.
La nuova disciplina dovrà dunque uniformarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale, lasciando campo libero alle decisioni a livello regionale su eventuali nuove limitazioni allo strumento.
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