HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

RIENTRO DEI CERVELLI AGEVOLATO ANCHE CON ASSEGNI DI RICERCA

Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca

L'Agenzia pubblica nella risposta 8 2023 il principio di diritto su assegni di ricerca esenti e incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori Legge 78 2010

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n.  8 2023     chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti  IRPEF,   propedeutici ai dottorati di  ricerca.  Vediamo più in dettaglio.

Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010

Si ricorda  che l'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78, cosiddetto Rientro dei cervelli   intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico  ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese 

L'agevolazione prevede l'esclusione  del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori    per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di  ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi  purché   in possesso di  titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero,  e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale   in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal   periodo di imposta in cui  si trasferiscono 

Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge   n.  78  del  2010, il  rientro  o l'ingresso in  Italia con assunzione  della  residenza  fiscale,  può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche  nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020  n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa    tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF

La norma, prorogata dal DL Milleproroghe  198 2022 fino al 31.12.2023,  prevede che  le  università  possano  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato ( triennali), con

  •  candidati con abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di  professore  di  prima  o  di  seconda fascia, ovvero 
  •  in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
  • che per almeno tre anni anche  non consecutivi,  hanno  usufruito  di assegni  di  ricerca   o  di  borse  postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca 

L'Agenzia precisa quindi che  in caso di assunzione da parte  degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che  entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza,  con  percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto  con la ratio agevolativa del regime  di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli" 

Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni  verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente  interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia  e  in  connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.


Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 11/11/2024 La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale nello smart working

I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità normative in tema di residenza fiscale per il lavoro agile (smart working) apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.