Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps per i casi di mancata erogazione dei bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.
Viene specificata in particolare la nuova procedura prevista per le sedi territoriali nei casi in cui l'indennità una tantum non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata, per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni negli archivi centrali .
Si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis sono stati considerati
- redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi inseriti manualmente.
Vengono considerati tutti i redditi imponibili Irpef o ad imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) , reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata
I pagamenti eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale
Il messaggio annuncia infine che è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della rinuncia ai bonus da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.