E' stata firmata il 28 febbraio 2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di rinnovo del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato che a partire dal periodo di paga marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..
Vediamo di seguito gli aspetti principali del contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.
CCNL autoscuole - aspetti contrattuali
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato o prorogato per dipendenti in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Il periodo di prova ha le seguenti durate previste
• 6 mesi per i quadri;
• 4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;
• 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
• 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
CCNL autoscuole: aspetti retributivi
Indennità di cassa
Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Per le prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno la maggiorazione è pari a:
• 15%, per la prima e per la seconda ora;
• 25%, per la terza ora;
• 30% per la quarta ora.
Oltre le 4 ore di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno le maggiorazioni sono le seguenti:
• 30% per lavoro straordinario feriale diurno;
• 55% per lavoro straordinario feriale notturno;
• 55% per lavoro straordinario festivo diurno;
• 80% per lavoro straordinario festivo notturno.
CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati
AUMENTI RETRIBUTIVI | ||
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Livello | Aumenti mensili da settembre 2021 e da febbraio 2022 | Totale arretrati da erogare da marzo 2023 |
Q | 88,88 | 1.607,41 |
5 | 69,34 | 1.253,78 |
4 | 60,00 | 1085,00 |
3 | 55,56 | 1.004.63 |
2 | 52,88 | 956,41 |
1 | 44,44 | 803,70 |
MINIMI RETRIBUTIVI | |||
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Livello | Minimo al 31 agosto 2021 | Minimo dal 1° settembre 2021 | Minimo dal 1° febbraio 2021 |
Q | 1.488,32 | 1.995,90 | 2.040,34 |
5 | 1.158,53 | 1.649,37 | 1.684,04 |
4 | 997,07 | 1.479,81 | 1.509,81 |
3 | 931,48 | 1.409,42 | 1.437,20 |
2 | 885,53 | 1.362,13 | 1.388,57 |
1 | 744,17 | 1.214,28 | 1.236,50 |