Con risposta a interpello n 298 del 19 aprile le Entrate chiariscono quando le istanze di subentro in alloggi popolari e il relativo provvedimento di accettazione o diniego sono soggetti a imposta di bollo.
L'azienda istante specifica che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, e che, nell'ambito di tali contratti di locazione, l'assegnatario di un immobile può essere autorizzato a ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare.
A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell'ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude con l'adozione di decreti di autorizzazione o diniego da parte del Direttore dell'ente medesimo.
Essa chiede se sussista l'obbligo di apporre «la marca da bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione»
Le Entrate dopo un riepilogo sulle norme sull'imposta di bollo, e in particolare sulla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede:
- all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo»
- e all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta,
forniscono chiarimenti sul caso di specie.
In particolare, chiariscono che le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.
Con riferimento al caso di specie si osserva che in base all'articolo 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio».
L'articolo 3 della citata legge 39 recante le «Funzioni dei comuni», prevede al comma 2 che «Il comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica»
Inoltre, l'articolo 6 della legge in esame stabilisce, al comma 1, che:
- «Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di YYY operano nel territorio della stessa». Infine, l'articolo 24 della legge n. 39 del 2017 stabilisce, al comma 1, che «I comuni, (...) provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica...» e al comma 2 che «I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione».
L'articolo 17 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 stabilisce, tra l'altro, al comma 1 che «Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio».
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio [...]».
Detta autorizzazione avviene per mezzo di un provvedimento e in base a quanto disposto nel successivo comma 5 «L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi».
Dalla ricostruzione normativa le entrate sottolineano che il Comune, nell'espletamento delle predette attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all'ATER gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'ATER, sulla base di apposita convenzione.
Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dall'istante con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell'ente territoriale.
Pertanto, le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possano essere presentate «all'ente proprietario o delegato», che emette la relativa autorizzazione.
Si ritiene infine che le istanze per l'ospitalità oggetto del quesito siano riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e che il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore competente sconti l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.