Con Risposta a interpello n 296 del 14 aprile le Entrate replicano ad una Società a controllo pubblico che potrà applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, prevista dalla legge di Stabilità 2016, sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti, vediamo le condizioni.
L'istante ha per oggetto:
- la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali,
- la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la commercializzazione, la produzione e distribuzione di energia elettrica
- ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente
- nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci (tra i quali Comuni e Comprensori).
Alla società istante «deve essere attribuita la natura giuridica disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».
La Società istante applica ai propri dipendenti il CCNL per i servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022.
In particolare, l'articolo 2, del CCNL per i servizi ambientali, al comma 1, lettera «c) La contrattazione aziendale a contenuto economico: premio di risultato» dispone che le parti (nel caso di specie la Società istante e le OO.SS. territorialmente competenti) prevedano «una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un'erogazione annuale variabile denominata ''premio di risultato''».
Il successivo comma 2 prevede che «La contrattazione collettiva aziendale sul premio di risultato persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (...). Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti».
Al comma 5, viene precisato che «Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l'adeguatezza dei processi di informazione e consultazione».
L'Istante specifica che, per gli anni di competenza 2023-2024-2025, ha sottoscritto in data 18 novembre 2022 l'accordo sindacale, nel quale al paragrafo 8, ''Obiettivi incrementali'' prevede che «Le Parti concordano che al fine di poter applicare al premio il regime di tassazione agevolata, deve essere realizzato alternativamente, uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza di seguito dettagliati, assumendo come riferimento temporale i dati risultanti al 31.12 di ciascun anno precedente quello di competenza del premio».
L'Istante osserva che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), il decreto attuativo del 25 marzo 2016 all'articolo 2, comma 2, «lascia presupporre che gli obiettivi e i criteri ivi citati si prestino maggiormente ad attività commerciali e/o finanziare».
Pertanto chiede conferma che alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, possa applicarsi il predetto regime agevolato
Le Entrate specificano che per l'applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della stessa legge di Stabilità 2016 stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali.
Viene poi evidenziato che in base alle previsioni della legge di Stabilità 2016 l'agevolazione in esame sarebbe riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016.
Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
L’Agenzia rimanda anche all'orientamento della nota del Lavoro del 13 marzo 2015 che, nel fornire un parere alle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.).
In conclusione l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.