Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività prevista dal DLGS 81 2008, comma 16 art. 14, e alla possibile immediata ripresa del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.
In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi :
- nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato,sempre che non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro che decida ad esempio di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere)
- anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. e dopo l' informativa alla Procura può essere adottato il decreto di archiviazione, che determina la decadenza della sospensione;
- nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte che prevede il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta
Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione fosse stato adottato non solo per motivi di di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. quindi per la ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa
Viene chiarito inoltre, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto, la ripresa dell’attività lavorativa non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione per prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di presentazione della istanza, finalizzata alla revoca.