Con avviso del 30 marzo il MEF informa del nuovo codice etico avente decorrenza 1 gennaio 2023. Esso sostituisce il precedente emanato nel 2018.
In particolare, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti", anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Codice Etico revisori: come è composto
Il documento si compone:
- della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato,
- di una Introduzione,
- di un Glossario,
- del corpo dei principi.
Attenzione al fatto che il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.
Codice Etico revisori: i principi
Come specificato nella guida, il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, elaborato ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 10, co. 12, del D.Lgs. 39/2010, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità di agire nell’interesse generale.
Tali principi costituiscono lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare.
I principi fondamentali cui attenersi sono:
- integrità,
- obiettività,
- formazione,
- competenza e diligenza professionali,
- riservatezza e comportamento professionale.
Tra le novità appunto, si segnala la parte relativa all'indipendenza non regolamentata prima.
In particolare, come specificato nella Parte 4A del Codice sottosezione 400.5:
- l'indipendenza è legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità
- l'indipendenza comprende:
- (a) Indipendenza mentale - lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale.
- (b) Indipendenza agli occhi di terzi – l’evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione.
Codice Etico revisori: i compensi
In merito al compenso da segnalare nella sezione 330 la parte R330.3 (I).
Ai sensi dell’art. 10, comma 10 D. Lgs. 39/2010, il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.
A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
- (a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- (b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- (c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 (Principi di revisione).