Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
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Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.