Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.