E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.