Nel Pronto Ordini n. 16/2023 il Consiglio dell'ordine risponde ad alcuni quesiti del 31 gennaio 2023 aventi ad oggetto “Trattamento economico in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti prima del 31.12.2000”
Era stato chiesto in primo luogo se a due lavoratrici in forza all’Ordine assunte prima del 31.12.2000 e che non avevano esercitato l’opzione di cui all’art. 59, co. 56, della L. n. 1997 - spettasse al momento del licenziamento l’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della L. n. 70/1975. Il Consiglio da parere positivo osservando che all'epoca non era stato ancora istituito l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ma che con il d.P.R. n. 68 del 05.03.1986 e il DPCM n. 593 del 30.12.1993 è stata sancita una sostanziale equiparazione, quanto a stato giuridico e trattamento economico, tra i dipendenti degli ordini e collegi professionali e i dipendenti degli enti di cui alla L. n. 70/1975, che risultano assoggettati anche alla stessa contrattazione collettiva.
Il consiglio precisa inoltre che l’art. 1 della L. n. 70/1975 non è stato modificato; né è stata emanata una specifica disposizione che abbia previsto che agli ordini e collegi professionali, ed al relativo personale, debba applicarsi anche la L. n. 70/1975 ed in specie il suo art. 13, che disciplina il TFS, sub specie di indennità di anzianità, ma la regola in questione può ricavarsi da una interpretazione adeguatrice del testo di legge al mutato sistema normativo.
Viene citata la sentenza del Tribunale di Varese per il quale "il personale impiegato presso gli ordini professionali è stato inquadrato nell'ambito del personale della pubblica amministrazione, quale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. Da tale disciplina dovrebbe derivare la conseguenza che, al momento della cessazione del rapporto, i dipendenti divenuti pubblici debbano percepire un'indennità denominata TFS” (Trib. Varese, sez. lav., 03.02.2012).
Con specifico riferimento all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, istituito successivamente come da art. 13, si considera che il principio sia estensibile ai nuovi enti pubblici costituiti per legge.
Un secondo quesito riguardante gli elementi della retribuzione computabili ai fini del TFS CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, il Consiglio ricchiama l'art. 44, co. 1 sulla struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari d e ue sentenze di Cassazione per le quali la disciplina del TFS per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c), non è derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, concludendo che "deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari"
Sul terzo quesito inerente il trattamento contabile del TFS il Consiglio ritiene, che " nel rispetto del principio contabile della prudenza, l’Ordine debba effettuare accantonamenti in bilancio per la futura liquidazione del TFS dei dipendenti".