Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'interpello n. 2 del 14 marzo 2023 sulle ipotesi previste dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) in tema di obbligo di nomina del medico competente. Il quesito era stato posto dall' ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.
Si chiedeva in particolare se "il combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 1, lettera a) e dell'articolo 29, comma 1, del testo unico determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, e in particolare nelle istituzioni scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine di un suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria."
La risposta della Commissione Interpelli ripercorre la normativa in materia con gli articoli del testo unico sulla sicurezza. (Qui il testo).
Viene evidenziato in particolare che:
- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
Si richiama inoltre il precedente interpello n. 2/2022 in cui è stato affermato che “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”; per cui :" la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In sostanza l' il testo Unico prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria nei casi specifici di
- esposizione ad agenti biologici e fisici,
- esposizione all'amianto, esposizione ai campi elettromagnetici,
- esposizione sistematica o abituale (per 20 ore settimanali) ai video terminali.
Si conclude che se l'istituzione scolastica cui fa riferimento interpellante non rientra in tali situazioni non si considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria , da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato, e quindi neppure la nomina del medico competente , come specificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a).