Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023 l'INPS ha specificato gli obblighi di informazione del'azienda ai sindacati in tema di istruttoria per
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno FIS e
- assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015
A seguito di specifici recenti arresti della giurisprudenza vengono chiarite le modalità di verifica degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro , nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come dettato dall'articolo 14 del Decreto. legislativo 148 2015, attuativo del Jobs Act.
Si ribadisce nuovamente che la comunicazione alle rappresentanze sindacali con evidenza all'istituto che l'informativa è stata espletata, è assolutamente necessaria perché la domanda risulti procedibile.
Inoltre, tali comunicazioni possono essere essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento.
Viene inoltre specificata la tempistica per tale comunicazione, in particolare :
- Per la richiesta di cassaintegrazione per eventi oggettivamente non evitabili (Eone) ad esempio per meteo avverso, la comunicazione può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.
- per gli altri eventi la comunicazione deve precedere l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa , e deve specificare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione, altrimenti le due date risulteranno coincidenti .
Infine, il messaggio fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda ai fini della verifica prevista dall' articolo 2 del D.M. n. 95442/2016. Si ricorda la previsione recita testualmente "Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445-2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa"
In tale relazione il datore di lavoro deve illustrare, dunque:
- le ragioni della sospensione o riduzione,
- la non imputabilità della motivazione al datore stesso e ai lavoratori e, infine,
- gli elementi fattuali sull'evento che determina la richiesta di integrazione salariale.
Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Nel caso la relazione non fornisca sufficienti informazioni sull'evento INPS può richiedere una integrazione
ATTENZIONE : la richiesta dell'INPS si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.