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INTERPELLI A PAGAMENTO: IL COSTO VARIA AL VARIARE DEL TIPO DI CONTRIBUENTE

Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente

Cosa contiene il Dlgs con Modifiche allo Statuto del Contribuente in merito agli interpelli: 6 tipi di istanze soggette a pagamento in base al contribuente e al volume di affari

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Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.

In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.

Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento

Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.

1.  Il  contribuente  può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una  risposta  riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

  1. a) applicazione delle disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono condizioni   di   obiettiva   incertezza    sulla    loro    corretta interpretazione;
  2. b)  corretta  qualificazione  di  fattispecie  alla  luce   delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
  3. c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
  4. d)  disapplicazione   di   disposizioni   tributarie   che,   per contrastare comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o  altre  posizioni  soggettive  del  contribuente altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi non possono verificarsi;
  5. e) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti  dalla  legge  per  l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
  6. f) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini  dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917.

L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato  ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e  ai  soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

La presentazione dell'istanza di  interpello è  in  ogni  caso subordinata al versamento di un contributo,  destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione  sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della  particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di  obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi  o  risoluzioni,  la  soluzione  per  fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

L'amministrazione finanziaria, ferma  la  facoltà di  chiedere documentazione integrativa da  produrre  secondo  le modalità e  i termini di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  24  settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze  di  interpello  nel termine  di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere  un parere  preventivo  ad altra amministrazione. 

Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque  all'istanza  di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e'  senz'altro  prorogato  al  primo  giorno  successivo  non festivo.  

La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni organo dell'amministrazione  finanziaria  con  esclusivo  riferimento   alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non  e'  comunicata  al  contribuente  entro il  termine previsto,  il  silenzio  equivale  a condivisione  della   soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta  alla istanza di interpello si estendono ai  comportamenti  successivi  del contribuente riconducibili  alla fattispecie già  oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da  parte dell'amministrazione con valenza  esclusivamente  per  gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

La presentazione della istanza di interpello  non  incide  sulle scadenze previste dalle norme tributarie  nè sulla decorrenza  dei termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei termini di prescrizione.

La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.

Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli

L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.

Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:

  • si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
  • i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
  • si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
  • si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
  • il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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