A seguito della riforma del processo civile realizzata con il D.LGS 149 2022 è stato consentito l'accesso alla negoziazione assistita anche per controversie di lavoro (L'art. 9 ha infatti modificato l’art. 2-ter nel D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014) , ferme restando le possibilità di arbitrato e di conciliazione da svolgere presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Aspetto importante il fatto che le parti possono essere assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro.
L’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) ha reso disponibili a questo proposito 6 modelli per accedere alla negoziazione assistita, al fine di agevolare il lavoro dei giuslavoristi. Si tratta in particolare di:
- Invito a concludere convenzione
- Adesione invito
- Convenzione
- Accordo a seguito di negoziazione assistita
- Comunicazione ordine avvocati
- Comunicazione commissione certificazione.
Nei modelli sono indicate in corsivo le parti da utilizzare eventualmente sulla base del caso specifico.
L'associazione ricorda che il ricorso alla negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. All’esito della procedura di negoziazione assistita al contratto si applica l’art. 2113, c. 4, c.c.
Attenzione anche al fatto che l’accordo deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro 10 giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003, che sono :
- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro
- le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati presso il Ministero del lavoro Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento