Con Risposta a interpello n 241 del 6 marzo le Entrate chiariscono aspetti del credito d'imposta per imprese non energivore relativamente al parametro iniziale di riferimento in caso di fusione (art 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi)
L'istante ALFA, una s.r.l chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (DL n. 21/2022) secondo cui ''alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta (...) qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019''.
Nel dettaglio, la società afferma che nel corso del 2021 ha fuso per incorporazione le società controllate BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l..
Ai sensi del suddetto art 3 ai fini di tale credito d'imposta, occorre svolgere un confronto tra il costo medio della componente energia nel primo trimestre 2022 (comprovato dalle relative fatture) e quello del primo trimestre 2019 (comprovato dalle relative fatture).
Nel caso di specie, in conseguenza delle operazioni straordinarie citate, nel corso del 2021, ai consumi propri si sono aggiunti quelli delle due società incorporate, come sopra identificate.
L'Istante chiede chiarimenti riguardo la corretta quantificazione del costo della componente energia per il 2019, domandando se, ai fini del suddetto credito d'imposta è necessario svolgere un confronto congiunto delle tre utenze ''prefusione'', o se si deve prendere in considerazione il solo costo dall'azienda incorporante nel corso dell'anno 2019, al netto delle utenze elettriche che facevano capo alle due società fuse.
Le Entrate, riepilogata la normativa e la prassi, specificano che:
- come evidenziato nei documenti di prassi emanati a commento delle disposizioni in esame (Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, 25/E del 11 luglio 2022 e 36/E del 29 novembre 2022)
- e come emerge anche dalla interpretazione delle misure in esame fornita anche a fini extra fiscali (risposta quesito 5 delle FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM 21 dicembre 2017, riportate nel portale ''Energivori'' disponibile sul sito di CSEA),
il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell'impresa ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite); per tali situazioni, per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario.
Tanto premesso in termini generali si osserva che, ai fini dell'individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, coerentemente con i principi sopra affermati, la società Istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all'operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario.
Pertanto, ai fini del calcolo del contributo spettante, la stessa dovrà far riferimento al ''corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo.