Il Ministero del lavoro ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore sulla corretta interpretazione dell’articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui richiede per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e ODV e APS ai fini dello svolgimento di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi.
Vediamo nello specifico.
APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?
La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
Il FORUM evidenziava che la giusta verifica dovrebbe invece considerare validi anche i mesi di anzianità di iscrizione nei registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione."
Nella risposta il Ministero chiarisce innanzitutto che il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di "assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".
APS e ODV: L' interpretazione del Ministero
Il Ministero concorda poi con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice:
- la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ai registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000.
- L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.
Le disposizioni confermano quindi la continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni - ODV e APS- e la logica inclusione nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.
Lo stesso principio è applicabile inoltre
- nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
- nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.
Viene invece specificato che non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.