Con Risoluzione n 13 del 2 marzo le Entrate aggiornano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:
- “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell'Atto di convenzione”;
- “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell'Atto di convenzione”;
- “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell'Atto di convenzione”;
- “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell'Atto di convenzione”;
- “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell'Atto di convenzione”;
- “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell'Atto di convenzione”;
- “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell'Atto di convenzione”;
- “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell'Atto di convenzione”;
- “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell'Atto di convenzione”;
- “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell'Atto di convenzione”;
- “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell'Atto di convenzione”.
Si ricorda che il decreto MEF del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per i quali si provvede ora ad un aggiornamento dei codici tributo per adeguarli alla vigente disciplina in materia.