Nella legge di conversione del DL Milleproroghe 2023 (Legge 14-2023) è stata inserita una norma che proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 l’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari:
• degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni;
• delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione professionale o previste nell’ambito dei corsi di studio o successive al conseguimento del titolo di studio.
Vediamo in dettaglio le professioni interessate dalle eventuali modalità particolari ( ad esempio a distanza)
1. in primo luogo la norma affida al Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti la possibilità di definire la deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Tali modalità straordinarie si riferiscono alle seguenti professioni:
- revisione legale,
- dottore agronomo e dottore forestale,
- architetto,
- assistente sociale,
- attuario,
- biologo,
- chimico,
- geologo,
- ingegnere,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile.
ATTENZIONE Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo);
2. il Ministro dell’istruzione e del merito, con uno o più decreti, anche in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica, può definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di
- agrotecnico,
- geometra,
- perito agrario e
- perito industriale
mentre dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato;
3. Inoltre i citati ministeri - a seconda delle competenze posssono individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio .
Tale possibilità concerne anche le attività pratiche e i tirocini interni ai corsi delle lauree abilitanti sopra menzionate;
4. Infine con decreto del Ministero del lavoro , di concerto con il Ministero della salute, potranno essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese le modalità a distanza, per:
- gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati"
- soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti;
- gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.