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ESAMI DI STATO E TIROCINI PROFESSIONALI: LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

Esami di stato e tirocini professionali: le novità del Milleproroghe

Si conferma la possibilità di modalità straordinarie e a distanza per esami e tirocini per l'abilitazione professionale. Le professioni escluse

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Nella legge di conversione del DL Milleproroghe 2023 (Legge 14-2023)  è stata inserita una norma che proroga  dal 31.12.2022 al 31.12.2023 l’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari:

    degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni; 

    delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione  professionale o previste nell’ambito  dei corsi di studio o successive al conseguimento del titolo di studio.

Vediamo in dettaglio le professioni interessate dalle eventuali modalità particolari ( ad esempio a distanza) 

1.      in primo luogo   la norma affida al  Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti la possibilità di definire la  deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Tali modalità straordinarie si riferiscono alle seguenti professioni:

  •     revisione legale, 
  •     dottore agronomo e dottore forestale, 
  •     architetto, 
  •     assistente sociale, 
  •     attuario, 
  •     biologo, 
  •     chimico, 
  •     geologo,
  •      ingegnere, 
  •     tecnologo alimentare, 
  •     dottore commercialista ed esperto contabile.

ATTENZIONE Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo);

2.     il Ministro dell’istruzione e del merito, con uno o più decreti, anche in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica,   può definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di 

  • agrotecnico, 
  • geometra, 
  • perito agrario e 
  • perito industriale 

mentre dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato;

3.        Inoltre  i citati ministeri - a seconda delle competenze   posssono individuare  modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio .

Tale possibilità concerne anche le attività pratiche e i tirocini interni ai corsi delle lauree abilitanti sopra menzionate;

4.       Infine    con decreto del Ministero del lavoro , di concerto con il Ministero della salute, potranno  essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie,  comprese le modalità a distanza, per:

  • gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati"
  • soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti; 
  • gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.


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