Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali - Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell'ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l'introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).