La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n 223 del 22 febbraio 2023 .
La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016, che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
Come noto l'agevolazione è stata modificata con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.
La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.
Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia
Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi se, per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.
Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che tale articolo prevede che:
"la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (...) .
L'agenzia sottolinea che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale come richiesto dalla norma
Viene richiamato inoltre il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019, e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.
Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383, neanche l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 risulta utilizzabile per sanare la situazione.