Con la sentenza 5288 2023 la Cassazione fa il punto sulla applicabilità delle norme del contratto del settore terziario commercio sul periodo di comporto , ovvero sul periodo massimo di giorni di assenza per malattia concesso in un anno solare prima del licenziamento del lavoratore dai contratti collettivi di lavoro .
Il caso riguardava l'appello di un lavoratore accolto parzialmente dalla Corte d’appello di Catanzaro (sentenza n. 1242/2018) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e condannato la società datrice di lavoro alla reintegra del lavoratore con risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 18, legge n. 300 del 1970.
La Corte territoriale infatti ha interpretato gli artt. 175 e 177 del c.c.n.l. terziario per cui un periodo di assenza di 180 giorni seguito da un’interruzione comporterebbe l'inizio di nuovo periodo di comporto di 180 giorni, ragione per cui il licenziamento prima del termine risulterebbe illegittimo.
Vedi qui il testo del CCNL vigente e le ultime novità.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23155 del 2020, aveva respinto il ricorso della spa giudicando corretta l'interpretazione della corte di merit,o affermando che "qualora all'infortunio succeda, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, persino ove senza soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere, dal momento dell'insorgenza della malattia, un distinto termine di 180 giorni solo alla cui scadenza può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto"
La società ricorre nuovamente per revocazione della sentenza della Suprema corte evidenziando che l'assunto era erroneo . Gli atti processuali mostravano infatti che le assenze, in due distinti periodi rispettivamente di 109 e 124 giorni, erano dovute esclusivamente a malattia e non anche a infortunio.
Nella nuova pronuncia si dà atto dell’errore di valutazione e con la revoca della pronuncia di Cassazione si accoglie anche il ricorso sul merito della questione
Si ribadisce quindi che si sarebbe dovuto applicare il limite di 180 giorni anche per il comporto per sommatoria dei due periodi ricordando che l’art. 175 del c.c.n.l. applicato prevede: “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento […]”. La stessa disciplina è estesa alle assenze per infortunio, in base all’art. 177.
Inoltre il CCNL commercio prevede che “a decorrere dall’1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno”.
Gli ermellini precisano che la specifica sui due periodi previsti per infortuni e malattie non è applicabile nel caso di specie e non si giustifica in alcun modo la tesi per cui, in caso di interruzione della malattia, cominci a decorrere un nuovo periodo di comporto nello stesso anno.
Viene evidenziato che precedenti pronunce di questa Corte hanno interpretato in maniera unitaria le clausole dei contratti collettivi del settore commercio previgenti, formulate in modo identico a quella in esame, nel senso di ritenere previsto un comporto fino a 180 giorni in un anno solare, sia come sommatoria di diverse assenze sia "secco" cioé per un unico episodio di malattia.
La sentenza Cass. n. 23596/2018 aveva aggiunto che, ove si fosse ritenuto disciplinato dall'art. 175 solo il comporto secco, si sarebbe dovuta applicare in via di equità, al comporto per sommatoria, il medesimo termine di 180 giorni, calcolato a ritroso dall'ultimo episodio morboso nell'ambito dell'anno solare di 365 giorni.