Il permesso di soggiorno per studio o formazione professionale è valido per i cittadini stranieri legalmente residenti in Italia per essere ammessi ai tirocini formativi che comprendano attività lavorative. Lo afferma l'ispettorato nazionale del lavoro INL, nella Nota n. 320 del 14 febbraio 2023, in risposta ad una richiesta di parere sul fatto che il permesso per studio o formazione professionale consenta di
- svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e
- di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo nell'ambito collegato al percorso di studio.
In accordo con il Ministero del lavoro, la nota INL ricorda innanzitutto che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea
Va riconosciuta però la distinzione tra l’ipotesi di tirocinio per cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e quello da instaurare con un cittadino extra-Ue che si trovi all’estero.
Nel primo caso il titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) consente di svolgere
- sia le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale
- che un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale . In merito l'ispettorato precisa che i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 non hanno applicazione in quanto il tirocinio formativo non costituisce prestazione di lavoro .
Diverso il caso dei cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni delle direzioni provinciali del lavoro.