Lo scorso 13 gennaio Assipan Confcommercio e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari e un protocollo straordinario sulla maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno
Il contratto è applicabile al personale in forza alla data di stipula dell' accordo di rinnovo e scadrà il 31 gennaio 2023. E' rinnovato tacitamente ogni anno a meno di disdetta.
Si segnala l'accordo del protocollo straordinario sulla necessità di giungere a breve ad un contratto unitario di categoria con tutte le rappresentanze dei datori di lavoro
Il comunicato sindacale evidenzia che i contenuti dell’accordo, sia per la parte normativa che salariale, sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti il 31 maggio scorso 2022. "Nella panificazione attualmente Fai-Flai-Uila sono firmatarie di tre diversi contratti nazionali con tre associazioni imprenditoriali nonostante i contenuti degli stessi accordi siano, di fatto, analoghi. In questo contesto, pertanto, le stesse organizzazioni sindacali annunciano di impegnarsi “affinché, a partire dalla prossima e oramai imminente tornata contrattuale, si possa aprire un negoziato in un solo tavolo di confronto per giungere alla sigla di un unico Contratto Nazionale con tutte le organizzazioni datoriali, obiettivo che consentirebbe di affrontare in modo più efficace le tematiche del settore”.
CCNL panificatori 2023 testo e retribuzioni
Il trattamento economico dei lavoratori comprende
a) paga base;
b) indennità di contingenza all’1.11.1991 (è inserito nella paga base della tabella seguente);
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
Il nuovo trattamento economico è riassunto nelle tabelle retributive che seguono:
Paga base panificatori artigiani | |
---|---|
Liv. | Retribuzione complessiva |
Euro | |
A1 S | 1.870,51 |
A1 | 1.709,93 |
A2 | 1.564,66 |
A3 | 1.409,23 |
A4 | 1.306,52 |
B1 | 1.836,02 |
B2 | 1.400,23 |
B3 S | 1.339,50 |
B3 | 1.299,96 |
B4 | 1.211,79 |
I minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili e sono comprensivi della contingenza maturata all’1.11.1991.
Paga base panificatori a indirizzo industriale | |
---|---|
Liv. | Retribuzione |
Euro | |
1 | 2.102,30 |
2 | 1.977,36 |
3A | 1.860,95 |
3B | 1.766,31 |
4 | 1.569,25 |
5 | 1.452,44 |
6 | 1.302,81 |
Qui il testo integrale dell'accordo
Enti bilaterali: previdenza e assistenza sanitaria integrativa
Le Parti hanno deciso di aderire al Fondo sanitario integrativo Fonsap in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a termine con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare.
Per il finanziamento dei servizi degli enti della bilateralità FOSAP e EBIPAN sono stati determinati i seguenti contributi:
- euro 20,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare;
- euro 10,00 per 12 mensilità per dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi.
In caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro è obbligato ad erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari ad euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale somma (EAR) incide su tutti gli istituti contrattuali ad esclusione del TFR.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa le Parti si sono impegnate ad avviare l’iter di adesione ad un fondo di previdenza complementare di settore da concludere entro il 31 dicembre 2023. Entro i 180 giorni successivi a tale termine, le imprese verseranno al fondo pensione una quota pari all’1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratore.