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A RISCHIO LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA IMPOSTE E CONTRIBUTI

A rischio la compensazione orizzontale tra imposte e contributi

L’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento comporta un implicito divieto di compensazione tra poste erariali e previdenziali

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Da un comunicato stampa del 31 gennaio 2023, pubblicato sul sito istituzionale, si apprende che il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi ha scritto ai vertici politici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sollecitare un intervento su una questione che, in tema di compensazione tra contributi previdenziali e crediti fiscali, può assumere una rilevanza notevole per tutti i contribuenti.

La questione interpretativa al momento sembra limitata alle corti territoriali, specialmente lombarde, ma le eventuali implicazioni sono tali da attirare l’attenzione già adesso: secondo l’interpretazione data da alcuni giudici, dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997 discenderebbe un divieto di compensazione orizzontale tra debiti previdenziali e crediti fiscali.

Con altre parole, è in dubbio la legittimità della compensazione orizzontale tra imposte e contributi.

Numerose sembrano siano state le sentenze in questa direzione, tra le quali l’ultima è del Tribunale di Milano, la numero 7823 del 29 dicembre 2022.

La questione, oltre che rilevante, è sorprendente in ragione del fatto che la compensazione orizzontale tra imposte e contributi è sostenuta dalle interpretazioni di prassi, sia previdenziali che fiscali, ormai da decenni; a tipo d’esempio può essere citata la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 452/E del 2008.

Dal punto di vista del fondamento giuridico, come già accennato, il dibattito ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, il quale al comma 1 dispone che: “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Con maggiore precisione, il perno della questione interpretativa sarebbe la precisazione che il versamento delle imposte o dei contributi può avvenire anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti, ma “nei confronti dei medesimi soggetti”.

Secondo l’interpretazione oggi più diffusa, i “medesimi soggetti” dovrebbero essere lo Stato, l’INPS, le Regioni, cioè i destinatari della disposizione, elencati dalla norma, tra i quali sarebbe possibile compensare poste attive e passive.

Diversamente l’interpretazione restrittiva, finora minoritaria, ma sempre più diffusa, vedrebbe, implicito nelle pieghe della norma, il divieto di compensazione orizzontale tra poste tributarie e previdenziali, in quanto riferite a due soggetti differenti, rispettivamente l’INPS e lo Stato. 

Diversamente, secondo i giudici, l’inciso “medesimi soggetti” sarebbe privo di significato.

Pur condividendo che, per come è stato scritto, il comma 1 dell’articolo 17 potrebbe essere più chiaro e lineare, bisogna però dire che questa interpretazione restrittiva è, con ogni probabilità, conseguenza dell’abitudine ad osservare le questioni giuridiche troppo da vicino: il fatto è che la natura dell’articolo 17, che disciplina il meccanismo delle compensazioni, preso per intero non sembra lasciare intravedere una effettiva volontà del Legislatore di stabilire un divieto di compensazione orizzontale tra posizioni tributarie e previdenziali, quanto piuttosto di regolarne i meccanismi di funzionamento.

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