HOME

/

FISCO

/

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

/

ENTE PUBBLICO SOSTITUTO D'IMPOSTA: CHIARIMENTI SU CERTIFICAZIONE A FORFETTARIO

Ente pubblico sostituto d'imposta: chiarimenti su certificazione a forfettario

Chiarimenti delle Entrate su obbligo di ritenute e CU per compensi ad avvocati di controparte vittoriosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 189 de 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulle spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e il relativo obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta (Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

L'Istante è un ente pubblico che in  qualità  di sostituto d'imposta, emette la certificazione unica ogni qualvolta provveda al pagamento di spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente. 

Il dubbio interpretativo, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le  spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta. 

Al  riguardo, l'Istante chiede conferma di essere tenuto all'emissione della certificazione unica anche nell'ipotesi in cui provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime fiscale adottato da quest'ultimo (regime ordinario o forfetario) e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa. 

L'Istante, con documentazione integrativa, ha precisato di applicare sulle predette somme la ritenuta d'acconto del 20 per cento di cui all'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne che per i professionisti in regime forfetario.

Le Entrate, in relazione al caso di specie, osservano che l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra  le amministrazioni  pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere  la veste di  sostituto d'imposta  per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui sino riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

Pertanto, l'ente istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di: ­­

  • operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti; ­ 
  • versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; ­­ 
  • certificare i compensi erogati e  le  ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro  autonomo,  provvigioni  e  redditi  diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998. 

Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta  (cfr. articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si  fa presente che l'Istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni  e  redditi diversi, riportando l'intero  importo corrisposto

  • sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) 
  • che al punto 7(altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.

Allegato

Risposta interpello n 189 del 3 febbraio 2023

Tag: CERTIFICAZIONE UNICA 2024 CERTIFICAZIONE UNICA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 · 14/10/2024 Modello 770/2024: tutte le regole per l'invio entro il 31.10

Riepilogo delle novità per il 770/2024 e regole di invio entro il 31 ottobre prossimo

Modello 770/2024: tutte le regole per l'invio entro il 31.10

Riepilogo delle novità per il 770/2024 e regole di invio entro il 31 ottobre prossimo

Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax

Il DL Liste d'attesa ha previsto una misura per incentivare gli straordinari del personale sanitario con una flat tax al 15%: vediamo le regole

Modello 770/2024: codici versamenti sospesi alluvioni

Quadri ST ed SV modello 770/2024: i codici per i versamenti sospesi per le alluvioni di Emilia Romagna, Marche, Toscana, e Lombardia

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.